La sostenibilità è legge

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Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale (GU n.212 del 10-9-2024) recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE, riguardante la rendicontazione di sostenibilità da parte delle società. Il decreto si applica in primo luogo alle società di grandi dimensioni, alle PMI che superano determinati criteri, alle piccole e medie imprese quotate, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e alle succursali di società extra-europee. Il decreto stabilisce obblighi di rendicontazione di sostenibilità, definisce le informazioni da includere nella relazione sulla gestione, e prevede l'attestazione della conformità della rendicontazione da parte di un revisore abilitato.

Quali sono i tempi di applicazione delle nuove normative sulla rendicontazione di sostenibilità per le diverse tipologie di imprese e quali sono le due forme giuridiche a cui si applica il decreto legislativo 125/2024?

Quali sono le informazioni che le imprese di grandi dimensioni devono includere nella sezione apposita della relazione sulla gestione?


Quali sono le modalità di pubblicazione della relazione sulla gestione?

Quale tipo di attestazione è richiesta per la rendicontazione di sostenibilità nella prima fase di applicazione della normativa?

Che implicazioni ha per la categoria dei commercialisti l’entrata in vigore del decreto?



Quali sono i tempi di applicazione delle nuove normative sulla rendicontazione di sostenibilità per le diverse tipologie di imprese e quali sono le due forme giuridiche a cui si applica il decreto legislativo 125/2024?

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125, che recepisce la Direttiva CSR (Corporate Sustainability Reporting), introduce nuove regole sulla rendicontazione di sostenibilità con tempistiche di applicazione differenziate in base alla tipologia di impresa:
Dal 1° gennaio 2024:
  • Imprese di grandi dimensioni che sono anche Enti di Interesse Pubblico (EIP) e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio.
  • EIP che sono anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio.
Dal 1° gennaio 2025:
  • Imprese di grandi dimensioni, ovvero le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
    • totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
  • Società madri, di gruppi di «gruppo di grandi dimensioni” che su base consolidata alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi gli stessi limiti sopra citati.
Dal 1° gennaio 2026:
  • Piccole e medie imprese (PMI) quotate, con fatturato superiore a 900.000 euro, attivo superiore a 450.000 euro e oltre 50 dipendenti.
  • Enti piccoli e non complessi, definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate e non micro-imprese.
  • Imprese di assicurazione captive, definite dalla direttiva 2009/138/CE, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate e non micro-imprese.
  • Imprese di riassicurazione captive, definite dalla direttiva 2009/138/CE, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate e non micro-imprese.
Dal 1° gennaio 2028:
Imprese di Paesi terzi (extra-UE) con ricavi nel territorio dell'Unione superiori a 150 milioni di euro.

È importante sottolineare che le PMI quotate possono scegliere di non fornire le informazioni di sostenibilità per gli esercizi con inizio prima del 1° gennaio 2028, motivando la scelta nella relazione sulla gestione.
Oltre alle società per azioni, il decreto legislativo 125/2024 si applica alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata. Il decreto si applica anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice se i loro soci sono società costituite nelle forme di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel suddetto allegato I.

Quali sono le informazioni che le imprese di grandi dimensioni devono includere nella sezione apposita della relazione sulla gestione?

Le imprese di grandi dimensioni sono tenute a includere una serie di informazioni nella sezione dedicata alla sostenibilità all'interno della loro relazione sulla gestione.
Innanzitutto, devono fornire una breve descrizione del loro modello e della loro strategia aziendale, evidenziando come questi elementi affrontano i rischi e le opportunità legate alle questioni di sostenibilità. Devono inoltre chiarire come il loro modello e la loro strategia tengono conto delle istanze dei portatori di interesse.
È fondamentale che le imprese descrivano i loro obiettivi specifici in materia di sostenibilità, compresi, se del caso, obiettivi quantitativi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Devono inoltre fornire informazioni dettagliate sui progressi compiuti nel raggiungimento di tali obiettivi.
Le imprese devono illustrare il ruolo degli organi di amministrazione e controllo in relazione alle questioni di sostenibilità. Questo include la descrizione delle loro competenze e capacità in questo ambito. Devono inoltre essere fornite informazioni sulle politiche aziendali relative alla sostenibilità e sull'esistenza di sistemi di incentivi legati a queste tematiche per i membri degli organi di amministrazione e controllo.
Un altro aspetto importante riguarda le procedure di due diligence applicate dalle imprese in relazione alle questioni di sostenibilità. Devono descrivere i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, derivanti dalle loro attività e dalla loro catena del valore, comprese le azioni intraprese per prevenirli, attenuarli o porvi rimedio.
Infine, le imprese sono tenute a descrivere i principali rischi legati alle questioni di sostenibilità e le modalità adottate per gestirli. Per supportare la comunicazione di tutte queste informazioni, è necessario includere indicatori pertinenti.
È importante sottolineare che queste informazioni devono coprire le prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.
 
Quali sono le modalità di pubblicazione della relazione sulla gestione?

Le modalità di pubblicazione della relazione sulla gestione, inclusa la sezione dedicata alla rendicontazione di sostenibilità, sono descritte nell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125:
  • Pubblicazione congiunta: La relazione sulla gestione, sia individuale che consolidata, deve essere pubblicata insieme alla relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  • Modalità e termini: La pubblicazione deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2429 (deposito in sede della società) e 2435 (deposito Registro Imprese) del Codice Civile.
  • Sito internet della società: La pubblicazione deve avvenire anche sul sito internet della società.
  • Copia cartacea: Se la società non dispone di un sito internet, deve rendere disponibile una copia cartacea dei documenti a chiunque ne faccia richiesta.
Per quanto riguarda specificatamente la relazione sulla sostenibilità redatta dalle società figlie o succursali di società madri extra-europee, l'articolo 6, comma 2, specifica che la pubblicazione deve avvenire:
  • Entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce la relazione.
  • Con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bilancio della società figlia ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile.
  • Sul sito internet della società figlia o della succursale.
Le società di cui redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione XHTML specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, e dovranno “taggare” ciascuna informazione non finanziaria, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo (Tassonomia UE delle attività ecosostenibili) conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.
Questo significa che tutte le informazioni non finanziarie dovranno necessariamente confluire in un software che consentirà tale taggatura e il successivo deposito nel registro imprese.
 
Quale tipo di attestazione è richiesta per la rendicontazione di sostenibilità nella prima fase di applicazione della normativa?

Nella prima fase di applicazione della normativa, l'attestazione richiesta per la rendicontazione di sostenibilità si basa su un livello di limited assurance.
Tuttavia, è prevista un'evoluzione verso un livello di reasonable assurance, lo stesso richiesto per il bilancio di esercizio, non appena la Commissione Europea avrà adottato gli atti delegati specifici.
Ricordiamo che secondo quanto definito dallo standard ISAE 3000 (Revised):
  • Reasonable (o positive) assurance: l’incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Il revisore esprime una conclusione in forma positiva contenente il giudizio sul risultato della misurazione/valutazione.
  • Limited (o negative) assurance: l’incarico è volto ad ottenere elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello considerato accettabile, ma comunque inferiore alla tipologia di incarico di cui sopra. Il revisore esprime una conclusione che comunica se, sulla base dell'incarico svolto, siano pervenuti alla sua attenzione elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate. 
Che implicazioni ha per la categoria dei commercialisti l’entrata in vigore del decreto?

Il decreto legislativo 125/2024 introduce importanti cambiamenti per i commercialisti, ampliando il loro ruolo e le loro responsabilità in relazione alla rendicontazione di sostenibilità.
Ecco alcuni punti chiave da considerare:
  • Aumento del carico di lavoro e nuove competenze: I commercialisti dovranno acquisire familiarità con la nuova normativa e i nuovi standard di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). Questo comporterà un aumento del carico di lavoro in termini di raccolta, analisi e rendicontazione dei dati ESG. Saranno inoltre richieste nuove competenze per valutare i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità, nonché per la definizione e il monitoraggio dei KPI.
  • Attestazione della rendicontazione di sostenibilità: I commercialisti potranno svolgere l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sia che siano già revisori legali del bilancio di esercizio, sia che siano incaricati specificatamente per questo compito. Questo richiederà un'ulteriore formazione e aggiornamento professionale, soprattutto per quanto riguarda i principi di attestazione specifici per la sostenibilità.
  • Collaborazione con l'azienda e gli organi di controllo: I commercialisti dovranno collaborare con le aziende nella definizione delle strategie e delle politiche di sostenibilità, nonché nella predisposizione delle procedure di due diligence. Dovranno inoltre interagire con gli organi di controllo per garantire la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.
  • Nuove opportunità professionali: L'introduzione della CSRD e l'accresciuta attenzione verso la sostenibilità offrono nuove opportunità professionali per i commercialisti. Oltre ai servizi di consulenza e di attestazione, i commercialisti potranno supportare le aziende nella definizione e implementazione di strategie ESG, nella formazione del personale e nell'accesso ai finanziamenti sostenibili.In sintesi, la nuova normativa sulla rendicontazione di sostenibilità rappresenta una sfida ma anche un'opportunità per i commercialisti. Sarà fondamentale un approccio proattivo e una costante formazione per poter cogliere appieno i benefici di questa evoluzione normativa.
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a cura di: Alberto Castagnetti


 
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